Art. 5.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di indennità degli eletti).

      1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 82:

              1) i commi 4 e 11 sono abrogati;

              2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «11-bis. Il Ministro dell'interno invia annualmente una relazione al Parlamento indicando il contenuto e le motivazioni del decreto di cui al comma 8 e l'ammontare della spesa relativa»;

          b) all'articolo 85, il comma 1 è abrogato;

          c) l'articolo 87 è abrogato.