1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 82:
1) i commi 4 e 11 sono abrogati;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«11-bis. Il Ministro dell'interno invia annualmente una relazione al Parlamento indicando il contenuto e le motivazioni del decreto di cui al comma 8 e l'ammontare della spesa relativa»;
b) all'articolo 85, il comma 1 è abrogato;
c) l'articolo 87 è abrogato.